Tre fonti, tre date, una sola ancora sulla carta. Mettere ordine conviene a tutti, perché la chiarezza sulle regole è la prima forma di alfabetizzazione.
Il 10 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato gli schemi dei decreti attuativi della legge italiana sull’intelligenza artificiale e, nel giro di poche ore, i social si sono riempite post di annunci: la formazione sull’AI entra nei percorsi dei professionisti, finalmente diventa obbligatoria.
L’entusiasmo è comprensibile e per certi versi benvenuto, perché di formazione questa professione ha un bisogno che non è più rinviabile, eppure, leggendo molti di quei commenti, alcuni firmati anche da voci autorevoli della categoria, si nota che tre confusioni si sono infilate nel racconto, silenziose ma non innocue: ciò che viene presentato come novità è in vigore da sedici mesi; ciò che viene atteso dal legislatore di domani, il nostro stesso ordinamento di categoria lo prescrive da gennaio; e ciò che viene celebrato come legge dello Stato è, a oggi, uno schema di decreto che deve ancora compiere quasi tutto il suo cammino.
Vale la pena fare ordine, con le date alla mano, perché le date non sono opinioni.
I riferimenti normativi, prima di tutto

1° – un obbligo europeo, vigente da sedici mesi
In primis, la formazione sull’intelligenza artificiale negli studi non nasce questa settimana, e nemmeno quest’anno, ma nasce il 2 febbraio 2025, quando è diventato applicabile l’articolo 4 del Regolamento UE 2024/1689, l’AI Act: un regolamento europeo, cioè la fonte che non ha bisogno di recepimenti nazionali e non aspetta decreti attuativi per produrre i propri effetti.
La norma chiede a chiunque fornisca o utilizzi sistemi di intelligenza artificiale di garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione del proprio personale, tenendo conto delle conoscenze tecniche, dell’esperienza e del contesto in cui i sistemi vengono usati. Tradotto nella vita di uno studio professionale: se anche un solo collaboratore interroga un sistema generativo per preparare una bozza, una ricerca o una risposta a un cliente, l’obbligo è già lì, e riguarda lo studio come organizzazione, dal titolare alla segreteria, non il professionista in quanto iscritto a un Albo.
È comprensibile che, nel “diluvio” normativo di questi anni, una disposizione così sintetica sia passata sotto traccia per molti, ma sedici mesi sono tanti, e raccontare oggi quell’obbligo come una novità in arrivo ci dice qualcosa su cui vale la pena soffermarsi: se una norma che ci riguarda direttamente è rimasta invisibile così a lungo, forse il problema che quella norma vuole risolvere la distanza tra l’uso degli strumenti e la comprensione delle loro regole, ci riguarda più da vicino di quanto ci piaccia ammettere.
2° – novanta crediti scritti in casa dall’Ordine Nazionale
Il secondo strato non viene da Bruxelles: è scritto in casa nostra:
Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, adottato dal CNDCEC il 15 ottobre 2025 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 19 del 15 ottobre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026 (art. 22).
e entra in vigore dal 1° gennaio 2026, prevede per gli iscritti all’Albo l’obbligo di novanta crediti formativi nel triennio, di cui almeno nove nelle materie obbligatorie, con un vincolo che è triennale e non annuale.
E nell’Allegato 1, tra le materie espressamente riconosciute, alla voce B.1.2 compare proprio lei: «Intelligenza artificiale negli studi professionali». La conseguenza pratica è persino piacevole: le ore che il commercialista dedica a formarsi sull’AI, scegliendo nell’offerta accreditata, rendono due volte: la prima come crediti formativi verso l’Ordine e la seconda come adempimento dell’obbligo europeo di alfabetizzazione.
Questo significa che, per gli iscritti, la formazione sull’intelligenza artificiale non è un orizzonte di cui discutere: è un adempimento corrente, regolato dallo stesso ordinamento di categoria, in vigore da cinque mesi.
Ritrovarla negli annunci di giugno come una conquista che arriverà domani è una piccola spia, e ci dice che la confusione non riguarda soltanto le norme europee, lontane e affollate: riguarda anche le regole che la professione ha scritto per se stessa, e quando le regole di casa propria arrivano per sentito dire, il tema non è più l’aggiornamento normativo: è il modo in cui tutti noi leggiamo le nostre fonti.
Il terzo strato: che cosa è stato davvero approvato il 10 giugno
E veniamo al punto che più di ogni altro merita chiarezza, perché non riguarda una norma sfuggita ma il funzionamento stesso delle fonti del diritto, mi spiego meglio:
Gli schemi approvati il 10 giugno contengono, per le professioni ordinistiche, previsioni di grande rilievo: l’alfabetizzazione all’intelligenza artificiale entra nella formazione iniziale e continua lungo tre direttrici: tecnica, per capire come funzionano i sistemi e soprattutto dove sbagliano; giuridica, per conoscere il quadro europeo e nazionale; deontologica, per presidiare la responsabilità di chi firma e gli obblighi informativi verso il cliente.
Gli ordini avranno sei mesi per adeguare i propri regolamenti formativi, ed entro dodici mesi i parametri dell’equo compenso dovranno essere integrati tenendo conto della classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale impiegato, perché l’automazione non svaluti il lavoro intellettuale.
Tutto importante, tutto da seguire con attenzione, ma nulla di tutto questo è in vigore, perchè quella del 10 giugno, lo dice la fonte più ufficiale che esista, il comunicato n. 177 di Palazzo Chigi, è un’approvazione in esame preliminare: il primo passo di un percorso che prevede ancora i pareri delle Commissioni parlamentari, della Conferenza delle Regioni e delle Autorità competenti, il ritorno in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva, l’emanazione da parte del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con le relative decorrenze.
È lo stesso percorso che conosciamo bene dai decreti della riforma fiscale, e sappiamo come può andare: tra lo schema e il testo pubblicato cambiano commi, articoli, scadenze, e citare oggi quegli obblighi come vigenti significa, semplicemente, leggere il futuro al posto del presente.
C’è poi un’ironia gentile in tutto questo, che vale la pena cogliere senza puntare il dito, perché riguarda tutti noi: gli stessi schemi indicano, tra le direttrici della formazione professionale, quella giuridica: conoscere le regole del gioco prima di usare lo strumento, ecco: la prima alfabetizzazione di cui abbiamo bisogno non riguarda i prompt, riguarda le fonti.
Se la distinzione tra una bozza e una legge vacilla proprio nei giorni in cui celebriamo l’obbligo di formarci, abbiamo davanti agli occhi la dimostrazione più eloquente del perché quella formazione serva davvero e del perché servisse già ieri.
Il punto cieco: lo studio, non soltanto l’iscritto
C’è infine un aspetto che gli annunci di questi giorni non toccano, ed è forse il più costoso. Tutta la conversazione ruota attorno al professionista iscritto: i suoi crediti, i suoi regolamenti, il suo compenso, ma lo studio non è fatto soltanto di iscritti, ma dal personale amministrativo, di collaboratori non iscritti e i praticanti restano fuori dal perimetro della formazione di categoria, e sono precisamente le cerchie dalle quali passa la quota più alta di intelligenza artificiale sommersa: il Work Trend Index ha misurato che il 78% di chi usa l’AI al lavoro porta in ufficio strumenti propri, fuori da ogni controllo dell’organizzazione.
È la cosiddetta Shadow AI, e negli studi ha un peso specifico particolare, perché passa per le mani che trattano i dati dei clienti tutti i giorni, e non a caso, verrebbe da dire, il Regolamento colloca l’intelligenza artificiale proprio nell’area dell’organizzazione dello studio: il nostro ordinamento di categoria ha già intuito che il tema non è lo strumento del singolo professionista, è l’organizzazione che lo governa.
L’articolo 4 dell’AI Act, in vigore da sedici mesi, copre tutte queste persone ma i novanta crediti del titolare, no, ed è qui che il piano di formazione interno dello studio smette di essere un’opzione organizzativa e diventa il complemento necessario dei crediti formativi: il titolare formato con lo studio non formato è la configurazione più insidiosa che esista, perché dà la sensazione di essere a posto mentre la falla resta aperta dove nessuno sta guardando.
Mentre aspettiamo l’obbligo perfetto
Uno sguardo oltre confine aiuta a misurare la distanza.
Negli Stati Uniti l’AICPA ha costruito percorsi e certificazioni sull’intelligenza artificiale per i propri iscritti senza che nessuna legge lo imponesse; nel Regno Unito l’ICAEW ha fatto lo stesso, trattando l’alfabetizzazione all’AI come una questione di competitività professionale prima ancora che di conformità. Lì l’obbligo è stato anticipato; da noi il rischio è di attenderlo, perfetto e pubblicato, continuando nel frattempo a raccontarlo, che è il modo più efficace per non fare né l’una né l’altra cosa.
Dopo quarant’anni accanto a questa professione, il copione mi è familiare: l’ho visto con il telematico e con la fatturazione elettronica, e ogni volta la differenza non l’ha fatta la norma, l’ha fatta chi si era preparato prima della norma. In questa stessa rubrica ricordavamo che l’85% dei professionisti si dichiara entusiasta dell’intelligenza artificiale mentre solo il 37% ha ricevuto una formazione strutturata: quel divario non lo chiude un annuncio, e non lo chiuderà nemmeno la Gazzetta Ufficiale.
Lo chiude, studio per studio, chi sa leggere le fonti, distinguere le date e muoversi prima di esservi costretto.
La chiarezza, alla fine, sta in tre righe. L’obbligo di formare tutto lo studio esiste già: è europeo ed è vigente dal febbraio 2025. L’obbligo dei novanta crediti per gli iscritti esiste già anch’esso, dal gennaio di quest’anno, scritto dal nostro stesso ordinamento di categoria. Ciò che è stato approvato il 10 giugno è una promessa in cammino, da seguire con attenzione e da citare per ciò che è: uno schema, non una legge. Il futuro non si subisce, si governa e si governa a partire dalle fonti, senza rincorrere prompt e modelli più performanti.
Domanda
Se nel nostro studio chiedessimo a ciascuno, titolare, collaboratori, praticanti: quale obbligo di formazione sull’intelligenza artificiale è già in vigore oggi, quante risposte diverse otterremmo? E se perfino noi, che delle decorrenze facciamo un mestiere, esitiamo nella risposta, non è forse questa la prova che la formazione serviva già ieri?





